Art. 10.

  Al  personale  dell'Ispettorato  del lavoro, non compreso nel primo
comma  dell'articolo  9,  nonche'  al  personale dell'Amministrazione
centrale  e  a  quello  comunque  in  servizio  presso la stessa, che
assolve    compiti    connessi    con    l'attivita'    istituzionale
dell'Ispettorato del lavoro; compete, con le limitazioni previste dal
secondo  comma  del  precedente  articolo  9, un premio, speciale non
pensionabile,  nella misura che sara' stabilita per ciascun trimestre
con  decreto  del  Ministro  per  il lavoro e la previdenza socie, di
concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro, tenendo conto anche dei
coefficienti di stipendio.
  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo si
provvede,  con  i  mezzi  e  con  le  modalita', di cui al precedente
articolo 6.