Art. 3.

  L'Ispettorato del lavoro e' costituito da:
    a) Ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione;
    b)  Ispettorati  provinciali,  con  sede  in  ogni  capoluogo  di
provincia, che non sia anche capoluogo di regione;
    c) un Ispettorato medico centrale.
  La  Direzione  generale  degli  affari  generali  e  del  personale
provvede  all'amministrazione,  all'organizzazione  ed  al  controllo
dell'Ispettorato del lavoro.
  Le   direttive   e   le   disposizioni   specifiche  relative  alle
attribuzioni  di  istituto dell'ispettorato del lavoro sono impartite
dalle  singole  Direzioni  generali,  per  le  materie  di rispettiva
competenza.  Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari
generali  e  del  personale la disciplina dei mezzi e delle modalita'
occorrenti per l'attuazione di tali direttive.
  Con  le  norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sara'
provveduto  alla organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato
del  lavoro,  compresi  quelli  dell'Ispettorato  medico,  al fine di
assicurare  il  coordinamento  dei  servizi  stessi nell'ambito della
Direzione generale degli affari generali e del personale.
  Gli  Ispettorati  regionali esercitano azione di coordinamento e di
vigilanza  sugli  Ispettorati  provinciali e svolgono direttamente su
tutto il territorio della regione i compiti determinati dal Ministero
del  lavoro  e della previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in
cui  hanno  sede,  disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati
provinciali,  salvo quanto e' disposto dal settimo comma del presente
articolo.
  Gli  Ispettorati provinciali, per le province che non siano sede di
Ispettorati   regionali,   esercitano   le   attribuzioni   demandate
all'Ispettorato  del lavoro, ad eccezione di quelle di cui alla prima
parte del comma precedente.
  Per  particolari  esigenze  di  servizio,  connesse con la speciale
importanza  o  dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro
per  il  lavoro e la previdenza sociale puo' disporre con suo decreto
l'istituzione  in  taluni  capoluoghi  di  regione, di un Ispettorato
regionale  e  di  un  Ispettorato  provinciale per l'assolvimento dei
rispettivi compiti di istituto.
  L'Ispettorato  medico  centrale  ha  il  compito  di  coordinare  e
dirigere    il   lavoro   per   l'applicazione   delle   disposizioni
igienico-sanitarie,  di  cui  al  successivo  articolo 4, di proporre
istruzioni  per  l'applicazione di esse e di compiere, se necessario,
ispezioni  d'intesa con il capo dell'ispettorato della circoscrizione
in  cui  esse  dovranno  effettuarsi, di indagare sulle condizioni di
igiene  e  salubrita'  del  lavoro,  oltre  a  quanto  altro  su tali
argomenti  puo'  essere  affidato  dal  Ministero  del lavoro e della
previdenza sociale.