Art. 4.

  L'Ispettorato del lavoro ha il compito:
    a)  di  vigilare  sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di
lavoro   e   di   previdenza   sociale   nelle  aziende  industriali,
commerciali,  negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque e'
prestato   un  lavoro  salariato  o  stipendiato,  con  le  eccezioni
stabilite dalle leggi;
    b)  di  vigilare  sull'esecuzione  dei  contratti  collettivi  di
lavoro;
    c)  di  fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno
alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;
    d)  di  vigilare sul funzionamento delle attivita' previdenziali,
assistenziali  e  igienico-sanitarie  a favore dei prestatori d'opera
compiute  dalle  associazioni professionali, da altri enti pubblici e
da   privati,  escluse  le  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza  e  le  istituzioni  esercitate direttamente dallo Stato,
dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
    e)  di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti
dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    f)  di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle
singole  industrie,  l'ordinamento  e la rimunerazione del lavoro, il
numero  e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i
loro  risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni
degli   operai,   gli  effetti  delle  leggi  che  piu'  specialmente
interessano   il  lavoro;  di  raccogliere  tutte  le  notizie  e  le
informazioni  sulle  condizioni  e  lo  svolgimento  della produzione
nazionale  e  delle  singole  attivita'  produttive;  di compiere, in
genere,  tutte  le  rilevazioni,  indagini  ed inchieste, delle quali
fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da
disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale.
  L'azione  di  consulenza,  di  cui  in particolare alla lettera c),
sara'  esercitata  a  mezzo  di apposita sezione da istituirsi presso
ciascun Ispettorato regionale e provinciale.
  Le  indagini  sui  processi  di  lavorazione,  che  gli industriali
vogliono  tenere  segreti,  devono  essere  limitate solo a quanto si
riferisce  all'igiene  ed  alla  immunita'  degli  operai, e solo per
questa  parte  possono  essere  comunicati  i  relativi risultati. Il
personale  dell'Ispettorato  del  lavoro  deve  conservare il segreto
sopra  tali  processi  e sopra ogni altro particolare di lavorazione,
che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di
tale  obbligo  e'  punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del
Codice penale.
  Le  notizie  comunicate  all'Ispettorato  o  da  questo richieste o
rilevate  non  possono  essere pubblicate ne' comunicate a terzi e ad
uffici  pubblici  in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle
persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso
di loro espresso consenso.
  Ispettorato  del  lavoro,  nell'esercizio  della  vigilanza e degli
altri  compiti di cui al presente articolo, puo' chiederci o rilevare
ogni  notizia  o  risultanza  esistente presso gli enti pubblici ed i
privati  che  svolgono  attivita' dirette alla protezione sociale dei
lavoratori.
  Analoga  facolta'  compete nei confronti delle persone autorizzate,
ai  termini  dell'articolo  4  della legge 23 novembre 1939, n. 1815,
alla  tenuta  e  regolarizzazione  lavoro,  previdenza  ed assistenza
sociale.
  Coloro   che,  legalmente  richiesti  dall'Ispettorato  di  fornire
notizie  a  norma del presente articolo, non le forniscano o le diano
scientemente  errate ed incomplete, sono puniti con l'ammenda da lire
6.000 a lire 120 mila.