Art. 5.

  Ferme  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  8, 9, 10 e 11 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19  marzo  1955, n. 520,
all'Ispettorato  del  lavoro  e'  affidato  il  compito di regolare e
disciplinare  l'attivita'  di  assistenza  e  di vigilanza esercitata
dall'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro,  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  dallo
Istituto  nazionale  per  l'assicurazione contro le malattie, tenendo
conto  sia  delle  esigenze  dei servizi previdenziali, sia di quelle
delle  aziende,  al  fine  di  evitare  pluralita'  di  accertamenti,
difformita'  di  trattamento  ed  ingiustificati  intralci al normale
ritmo dell'attivita' produttiva.
  Gli   istituti   di  cui  al  comma  precedente  devono  comunicare
all'Ispettorato  del  lavoro  competente  per territorio, di volta in
volta,  48  ore prima del loro inizio, gli accertamenti che intendono
effettuare;  gli  accertamenti  stessi  potranno  aver  luogo ove nel
termine suddetto l'Ispettorato non abbia espresso contrario avviso.