Art. 5. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, all'Ispettorato del lavoro e' affidato il compito di regolare e disciplinare l'attivita' di assistenza e di vigilanza esercitata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tenendo conto sia delle esigenze dei servizi previdenziali, sia di quelle delle aziende, al fine di evitare pluralita' di accertamenti, difformita' di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attivita' produttiva. Gli istituti di cui al comma precedente devono comunicare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 ore prima del loro inizio, gli accertamenti che intendono effettuare; gli accertamenti stessi potranno aver luogo ove nel termine suddetto l'Ispettorato non abbia espresso contrario avviso.