Art. 6.

  Alle  spese  occorrenti  per il funzionamento dello Ispettorato del
lavoro,  comprese  quelle  derivanti dall'applicazione della presente
legge,   si  provvede  con  i  mezzi  e  con  le  modalita',  di  cui
all'articolo  12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1955, n. 520.