Art. 7.

  Alla direzione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro
sono preposti impiegati della carriera direttiva dell'ispettorato del
lavoro,  che  rivestano,  rispettivamente, qualifica non inferiore ad
ispettore capo e ad ispettore superiore.
  Alla  direzione  dell'ispettorato  medico  centrale  e' preposto un
impiegato della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro munito
della  laurea  in  medicina,  che  rivesta qualifica non inferiore ad
ispettore capo.