Art. 7. Alla direzione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro sono preposti impiegati della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, che rivestano, rispettivamente, qualifica non inferiore ad ispettore capo e ad ispettore superiore. Alla direzione dell'ispettorato medico centrale e' preposto un impiegato della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro munito della laurea in medicina, che rivesta qualifica non inferiore ad ispettore capo.