Art. 8. Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione e col consenso dell'interessato, puo' assegnare al personale amministrativo delle carriere direttiva e di concetto dell'Ispettorato del lavoro la qualifica ispettiva, o viceversa, con il conseguente cambiamento di mansioni. Le variazioni di cui ai precedente comma non comportano mutamenti nella posizione di ruolo. La qualifica e le mansioni attribuite in applicazione dei primo comma, ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono essere, revocate in ogni momento, sentito il Consiglio d'amministrazione. Mediante concorsi per esami, possono essere attribuite mansioni ispettive ad impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, per un numero di posti non superiore a 200. I concorsi sono indetti per le qualifiche di ufficiali di vigilanza di 4ª classe, di 3ª classe, di 2ª classe e di 1ª classe e ad essi sono ammessi a partecipare, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, rispettivamente gli applicati, gli archivisti, i primi archivisti e gli archivisti capi che abbiano conseguito, durante l'ultimo quinquennio di servizio prestato, giudizio complessivo annuale non inferiore a "distinto" e non abbiano superato i 40 anni di eta'. L'attribuzione della qualifica e delle mansioni ispettive ai personale della carriera esecutiva ai sensi dei precedenti commi non comporta variazioni nella posizione di ruolo. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dei Consiglio di amministrazione, puo' revocare in ogni momento nell'interesse del servizio, la qualifica e le mansioni ispettive concesse al personale della carriera esecutiva a norma del presente articolo. Agli impiegati della carriera esecutiva dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro che hanno partecipato a concorsi per posti della carriera, di concetto di detti ruoli e, non vincitori, sono stati dichiarati idonei fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuite, su richiesta degli interessati, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione e purche' non abbiano superato i 40 anni di eta', le mansioni ispettive con la qualifica di ufficiale di vigilanza di classe corrispondente al coefficiente di stipendio annesso alla qualifica rivestita nella carriera esecutiva. Gli impiegati che hanno conseguito la qualifica ispettiva ovvero quella amministrativa e le relative mansioni, ai sensi del presente articolo, conservano la qualifica e le mansioni stesse anche nella progressione in carriera. L'articolo 337 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, N. 3, e' abrogato.