Art. 8.

  Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale,  sentito  il  Consiglio  di  amministrazione  e col consenso
dell'interessato,  puo'  assegnare  al personale amministrativo delle
carriere  direttiva  e  di  concetto  dell'Ispettorato  del lavoro la
qualifica  ispettiva,  o viceversa, con il conseguente cambiamento di
mansioni.
  Le  variazioni  di cui ai precedente comma non comportano mutamenti
nella posizione di ruolo.
  La  qualifica  e  le  mansioni attribuite in applicazione dei primo
comma,  ove  le  esigenze  di servizio lo richiedano, possono essere,
revocate in ogni momento, sentito il Consiglio d'amministrazione.
  Mediante  concorsi  per  esami,  possono essere attribuite mansioni
ispettive  ad impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato del
lavoro, per un numero di posti non superiore a 200.
  I concorsi sono indetti per le qualifiche di ufficiali di vigilanza
di  4ª  classe,  di  3ª classe, di 2ª classe e di 1ª classe e ad essi
sono  ammessi  a  partecipare, previo parere favorevole del Consiglio
d'amministrazione,  rispettivamente  gli applicati, gli archivisti, i
primi  archivisti  e  gli  archivisti  capi  che  abbiano conseguito,
durante   l'ultimo   quinquennio   di   servizio  prestato,  giudizio
complessivo annuale non inferiore a "distinto" e non abbiano superato
i 40 anni di eta'.
  L'attribuzione  della  qualifica  e  delle  mansioni  ispettive  ai
personale  della carriera esecutiva ai sensi dei precedenti commi non
comporta variazioni nella posizione di ruolo.
  Il  Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dei
Consiglio   di   amministrazione,   puo'  revocare  in  ogni  momento
nell'interesse  del  servizio,  la  qualifica e le mansioni ispettive
concesse  al  personale della carriera esecutiva a norma del presente
articolo.
  Agli  impiegati della carriera esecutiva dei ruoli dell'Ispettorato
del lavoro che hanno partecipato a concorsi per posti della carriera,
di  concetto  di  detti ruoli e, non vincitori, sono stati dichiarati
idonei fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
attribuite,  su richiesta degli interessati, previo parere favorevole
del  Consiglio  d'amministrazione e purche' non abbiano superato i 40
anni  di eta', le mansioni ispettive con la qualifica di ufficiale di
vigilanza  di  classe  corrispondente  al  coefficiente  di stipendio
annesso alla qualifica rivestita nella carriera esecutiva.
  Gli  impiegati  che  hanno conseguito la qualifica ispettiva ovvero
quella  amministrativa  e le relative mansioni, ai sensi del presente
articolo,  conservano  la  qualifica e le mansioni stesse anche nella
progressione in carriera.
  L'articolo 337 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, N. 3, e' abrogato.