Art. 9.

    Agli  Ispettori  del lavoro e agli ufficiali di vigilanza addetti
  ai  servizi  ispettivi compete una indennita' mensile di vigilanza,
  non  pensionabile,  nella misura indicata dalla tabella E, allegata
  alla presente legge.
    Nelle  posizioni  di  stato,  nelle quali gli assegni non vengono
  corrisposti  agli  impiegati  o  vengono  ridotti,  l'indennita' di
  vigilanza  non  viene  corrisposta  o  viene  ridotta  nella stessa
  misura.
    L'indennita', di vigilanza decorre dal 1 febbraio 1961.