Art. 9. Agli Ispettori del lavoro e agli ufficiali di vigilanza addetti ai servizi ispettivi compete una indennita' mensile di vigilanza, non pensionabile, nella misura indicata dalla tabella E, allegata alla presente legge. Nelle posizioni di stato, nelle quali gli assegni non vengono corrisposti agli impiegati o vengono ridotti, l'indennita' di vigilanza non viene corrisposta o viene ridotta nella stessa misura. L'indennita', di vigilanza decorre dal 1 febbraio 1961.