Art. 5. 
 
  Nel caso che  gli  Ordinari  diocesani  contraggano  mutui  per  la
esecuzione dei lavori previsti dal precedente articolo, il contributo
e' corrisposto direttamente all'istituto mutuante. 
  Gli enti ed  istituti  di  credito  edilizio  fondiario  e  simili,
nonche' la, Cassa depositi e prestiti sono autorizzati a compiere  le
operazioni di mutuo. 
  Per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti la  garanzia
e' prestata dai Comuni o dalle Province ovvero dalle Diocesi mediante
vincolo di usufrutto  di  rendita  consolidata,  dello  Stato  e  con
deposito, della stessa presso la Cassa depositi e prestiti.