Art. 7. La spesa da ammettere a contributo e' determinata: a) dall'importo dei lavori di costruzione e di rifinitura indispensabile per il funzionamento degli edifici; b) dal costo dell'area che debba essere acquistata; c) dalle spese generali di progettazione, direzione e collaudo dei lavori, nella misura del cinque per cento degli importi di cui alle lettere a) e b).