Art. 7. 
 
  La spesa da ammettere a contributo e' determinata: 
    a)  dall'importo  dei  lavori  di  costruzione  e  di  rifinitura
indispensabile per il funzionamento degli edifici; 
    b) dal costo dell'area che debba essere acquistata; 
    c) dalle spese generali di progettazione,  direzione  e  collaudo
dei lavori, nella misura del cinque per cento degli  importi  di  cui
alle lettere a) e b).