Art. 14. 
 
  Ove la Corte riconosca  contrario  alle  leggi  od  ai  regolamenti
alcuno degli atti o decreti che le vengono presentati,  ricusera'  il
suo  visto  con  deliberazione  motivata.  La   deliberazione   sara'
trasmessa dal presidente al ministro cui  spetta,  e,  quando  questo
persista, sara' presa in esame dal consiglio dei ministri. 
 
  Se esso risolvera' che l'atto o decreto debba aver corso, la  Corte
sara' chiamata a deliberare, e  qualora  la  medesima  non  riconosca
cessata la cagione del rifiuto, ne ordinera' la  registrazione  e  vi
apporra' il visto con riserva.