Art. 3.

  E'  vietato impiegare nella fabbricazione della birra materie prime
avariate  o  guaste  o contenenti sostanze che per natura, qualita' e
quantita'  possono  essere  nocive.  E'  altresi' vietato detenere le
materie  prime in siffatte condizioni nell'interno degli stabilimenti
o delle fabbriche di produzione della birra.