Art. 4. E' vietato nella preparazione della birra: a) impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'articolo 1; b) colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto; c) aggiungere alla birra agenti di conservazione. E' tollerata la presenza di anidride solforosa nella quantita' massima di 20 milligrammi per litro derivante dalla solforazione del luppolo o dal trattamento dei recipienti; d) aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo; e) impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro per la sanita', sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanita'. Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera e) del presente articolo.