Art. 4.

  E' vietato nella preparazione della birra:
    a)  impiegare  sostanze  amidacee  o aggiungere ai mosti di birra
zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'articolo 1;
    b)  colorare  la birra con sostanze diverse da quelle provenienti
dal malto d'orzo torrefatto;
    c) aggiungere alla birra agenti di conservazione.
  E'  tollerata  la  presenza  di  anidride solforosa nella quantita'
massima  di 20 milligrammi per litro derivante dalla solforazione del
luppolo o dal trattamento dei recipienti;
    d)  aggiungere  alla  birra  o,  comunque,  impiegare  nella  sua
preparazione  alcool,  sostanze  schiumogene o sostanze amare diverse
dal luppolo;
    e)  impiegare  ogni  eventuale altra sostanza, il cui uso non sia
stato  specificatamente  autorizzato  dal  Ministro  per  la sanita',
sentiti  i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria
e  del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza, e il Consiglio superiore di sanita'.
  Per  la  chiarificazione  della  birra  debbono impiegarsi soltanto
mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera
e) del presente articolo.