Art. 4.
E' vietato nella preparazione della birra:
a) impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra
zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'articolo 1;
b) colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti
dal malto d'orzo torrefatto;
c) aggiungere alla birra agenti di conservazione.
E' tollerata la presenza di anidride solforosa nella quantita'
massima di 20 milligrammi per litro derivante dalla solforazione del
luppolo o dal trattamento dei recipienti;
d) aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua
preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse
dal luppolo;
e) impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia
stato specificatamente autorizzato dal Ministro per la sanita',
sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria
e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza, e il Consiglio superiore di sanita'.
Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto
mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera
e) del presente articolo.