Art. 7.

  Le  caratteristiche  analitiche  relative  alla  acidita'  totale e
volatile, al contenuto in anidride carbonica ed in ceneri e gli altri
requisiti dei diversi tipi di birra saranno stabiliti con decreto del
Presidente  della Repubblica su proposta del Ministro per la sanita',
di  concerto  con  i  Ministri  per  l'industria  e il commercio, per
l'agricoltura  e le foreste e per le finanze entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.