Art. 7. Le caratteristiche analitiche relative alla acidita' totale e volatile, al contenuto in anidride carbonica ed in ceneri e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per l'agricoltura e le foreste e per le finanze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.