Art. 6. Valore della licenza. L'esame di licenza, di cui all'articolo precedente, esame di Stato. La Commissione esaminatrice e' composta secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. Sono materie di esame: italiano, storia ed educazioni civica, geografia, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, lingua straniera, educazione artistica, educazione fisica. Il diploma di licenza da' accesso a tutte le scuole istituti di istruzione secondari, di 2° grado; coloro che intendono iscriversi al liceo classico debbono superare anche la prova relativa all'insegnamento di latino di cui all'articolo 2. Possono sostenere la prova di latino anche gli alunni che non abbiano seguito tale insegnamento nella classe terza: la prova di latino puo' essere ugualmente sostenuta in sessione successiva a quella in cui si consegue il diploma di licenza e, per coloro che vogliono cosi' integrare il loro diploma, la scuola istituisce corsi speciali gratuiti di lingua latina. Il diploma di maturita' scientifica permette l'accesso a tutte le facolta' universitarie, esclusa quella di lettere e filosofia.