Art. 6.
                        Valore della licenza.
  L'esame di licenza, di cui all'articolo precedente, esame di Stato.
  La  Commissione  esaminatrice  e'  composta  secondo  le  norme che
saranno  stabilite  con  decreto  del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
  Sono  materie  di  esame:  italiano,  storia  ed educazioni civica,
geografia,  matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali,
lingua straniera, educazione artistica, educazione fisica.
  Il  diploma  di  licenza  da' accesso a tutte le scuole istituti di
istruzione secondari, di 2° grado; coloro che intendono iscriversi al
liceo   classico   debbono   superare   anche   la   prova   relativa
all'insegnamento di latino di cui all'articolo 2.
  Possono  sostenere  la  prova  di  latino  anche gli alunni che non
abbiano  seguito  tale  insegnamento  nella classe terza: la prova di
latino  puo'  essere  ugualmente  sostenuta  in sessione successiva a
quella  in  cui  si  consegue il diploma di licenza e, per coloro che
vogliono  cosi' integrare il loro diploma, la scuola istituisce corsi
speciali gratuiti di lingua latina.
  Il  diploma  di maturita' scientifica permette l'accesso a tutte le
facolta' universitarie, esclusa quella di lettere e filosofia.