Art. 10. Le opere necessarie per la costruzione di impianti nucleari autorizzati dal Ministro per l'industria e per il commercio possono, con decreto dello stesso Ministro, essere dichiarate di pubblica utilita' ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 23.5, e successive modificazioni. Con le stesse modalita' le opere predette possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili a termini dello articolo 71 della stessa legge.