Art. 13. L'impiego degli isotopi radioattivi e' sottoposto alla autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministro per l'industria e per il commercio, per gli usi industriali, dallo stesso Ministro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste per gli usi agricoli, con il Ministro per la pubblica istruzione per gli usi didattici e con il Ministro per la sanita' per gli usi diagnostici e terapeutici. Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica. Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.