Art. 2. Le concessioni per i minerali definiti al comma quarto dell'articolo 197 del Trattato della Comunita' europea dell'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sono accordate con le norme fissate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Del Consiglio superiore delle miniere fa parte un rappresentante del Comitato nazionale per l'energia nucleare nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per la energia nucleare.