Art. 3.

  Chiunque  detiene  materie  fissili  speciali o altre materie prime
fonti,  in  qualsiasi  quantita',  deve farne denuncia nel termine di
giorni  sessanta  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge al
Ministero dell'industria e del commercio.
  Chiunque,  dopo  l'entrata in vigore della presente legge, venga in
possesso  delle  materie  suddette  deve  farne denuncia al Ministero
dell'industria  e  del  commercio  nel  termine  di cinque giorni. Il
Comitato  nazionale  per l'energia nucleare esercitera' sulle materie
detenute i controlli necessari.
  E'   parimenti   soggetto  all'obbligo  di  denunzia  al  Ministero
dell'industria  e  del  commercio  chi detiene materie radioattive in
quantita'  tali  che  la  radioattivita'  complessiva  all'atto della
denunzia  ecceda  un  decimi di curie. Qualora le materie radioattive
siano  detenute  da  medici e da enti sanitari, pubblici o privati, e
destinate   esclusivamente  ad  uso  diagnostico  o  terapeutico,  la
denuncia  deve  essere  effettuata  anche al Ministero della sanita'.
Qualora le materie stesse siano detenute da istituti universitari per
l'esclusivo  scopo  didattico o di ricerca scientifica, il competente
direttore  e'  tenuto  ad  effettuare  la denunzia anche al Ministero
della pubblica istruzione.
  Le  denunzie  devono  essere  aggiornate  al 31 dicembre di ciascun
anno.