Art. 7.

  La   costruzione  degli  impianti  industriali  o  scientifici  per
l'impiego   dell'energia  nucleare  e'  sottoposta  a  vigilanza  del
Comitato  nazionale  per l'energia nucleare, il fine di accertarne la
corrispondenza  tecnica  con  il  progetto  per  il  quale  e'  stata
accordata l'autorizzazione.
  Gli  impianti  industriali o scientifici per l'impiego dell'energia
nucleare  prima della messa in esercizio debbono essere sottoposti al
collaudo,  che  e'  effettuato  dal  Comitato nazionale per l'energia
nucleare in conformita' dell'articolo 2, n. 3), della legge 11 agosto
1960, n. 933.