Art. 9. L'esercizio tecnico degli impianti nucleari deve essere affidato a persone riconosciute idonee per il detto compito. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica, istruzione e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative ai requisiti necessari per ottenere il riconoscimento della idoneita' alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari e quelle per il rilascio delle relative patenti. Parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari per il riconoscimento dell'idoneita' e per il rilascio delle patenti per la conduzione degli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi.