Art. 3. Organi preposti alla conservazione Gli organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei documenti di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 1 sono: a) l'archivio centrale dello Stato, con sede in Roma; b) gli archivi di Stato, con sede nei capoluoghi di Provincia. In non piu' di quaranta Comuni, nei quali esistano archivi statali rilevanti per qualita' e quantita', possono essere istituite sezioni di archivio di Stato, con decreto del Ministro, per l'interno, su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.