Art. 3.
                 Organi preposti alla conservazione

  Gli  organi  che  provvedono alla conservazione degli archivi e dei
documenti di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 1 sono:
    a) l'archivio centrale dello Stato, con sede in Roma;
    b) gli archivi di Stato, con sede nei capoluoghi di Provincia. In
non  piu'  di  quaranta  Comuni,  nei  quali esistano archivi statali
rilevanti  per qualita' e quantita', possono essere istituite sezioni
di  archivio  di  Stato,  con decreto del Ministro, per l'interno, su
conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.