Art. 24.
Organi del servizio della leva
Sono organi del servizio della leva nel territorio della Repubblica
e dipendono, per quanto riguarda l'esplicazione delle mansioni ad
essi demandate dal presente decreto, direttamente dal Ministro per la
difesa:
a) per la leva di terra:
i Consigli di leva e gli Uffici di leva retti da commissari di
leva;
b) per la leva di mare:
i Consigli di leva di mare e gli Uffici di leva di mare delle
Capitanerie di porto.
All'estero il servizio della leva e demandato alle autorita'
diplomatiche o consolari.