Art. 24.
                   Organi del servizio della leva

  Sono organi del servizio della leva nel territorio della Repubblica
e  dipendono,  per  quanto  riguarda l'esplicazione delle mansioni ad
essi demandate dal presente decreto, direttamente dal Ministro per la
difesa:
    a) per la leva di terra:
      i  Consigli di leva e gli Uffici di leva retti da commissari di
leva;
    b) per la leva di mare:
      i  Consigli  di leva di mare e gli Uffici di leva di mare delle
Capitanerie di porto.
  All'estero  il  servizio  della  leva  e  demandato  alle autorita'
diplomatiche o consolari.