Art. 25.
Competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria
Spetta all'autorita' giudiziaria ordinaria:
a) conoscere delle infrazioni al presente decreto per le quali si
possa far luogo ad applicazione di pena e che non siano espressamente
attribuite all'autorita', giudiziaria militare;
b) definire le questioni di controversa cittadinanza, di
domicilio e di eta';
c) pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.