Art. 25.
           Competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria

  Spetta all'autorita' giudiziaria ordinaria:
    a) conoscere delle infrazioni al presente decreto per le quali si
possa far luogo ad applicazione di pena e che non siano espressamente
attribuite all'autorita', giudiziaria militare;
    b)   definire   le  questioni  di  controversa  cittadinanza,  di
domicilio e di eta';
    c) pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.