Art. 26.
                   Competenza dei Consigli di leva

  Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza
dell'autorita' giudiziaria in conformita' del precedente art. 25 sono
attribuite  ai Consigli di leva competenti per territorio, per quanto
concerne la leva di terra, ed ai Consigli di leva di mare, in ciascun
capoluogo di Compartimento, per quanto concerne la leva di mare.