Art. 8.

  Gli  articoli  9  e  10  della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono
sostituiti dai seguenti:

  "Art.  9.  -  Ai  comuni  di  Longarone, Castellavazzo, Ospitale di
Cadore,  Soverzene,  Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais,
Andreis  e  Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965, contributi
da parte dello Stato fino al conseguimento del pareggio economico del
proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della
legge 3 febbraio 1963, n. 56.
  Alle  Amministrazioni  provinciali  di  Belluno  e  di  Udine  sono
concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato a
compensazione  delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di
natura  fiscale  promossi in favore delle localita' anzidette, sia da
diminuzioni  di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei
beni provocata dal disastro, nonche' ai fini del pareggio del proprio
bilancio.
  La  concessione  dei  contributi  di  cui ai precedenti commi sara'
disposta  con  decreto  del Ministro per l'interno, su proposta della
Giunta provinciale amministrativa.
  Al  pagamento  dei  contributi  di  cui  ai  precedenti commi sara'
provveduto  dai  prefetti  di  Belluno e di Udine mediante ordinativi
tratti  sulla  propria  contabilita'  speciale,  alla  quale  saranno
accreditati i fondi occorrenti.
  Per  provvedere  ai maggiori oneri recati dal presente articolo, le
somme  di  cui  al  successivo articolo 11 sono aumentate di lire 100
milioni  per  il  periodo  1  luglio-31  dicembre  1964 e di lire 100
milioni per l'esercizio 1965.

  "Art.  10.  -  Nelle  more dei provvedimenti previsti nell'articolo
precedente,  il Ministro per l'interno dispone, tramite i prefetti di
Udine  e  di  Belluno, anticipazioni in misura non superiore al terzo
dell'importo  complessivo  delle spese ordinarie previste nell'ultimo
bilancio approvato".