Art. 8. Gli articoli 9 e 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 9. - Ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56. Alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine sono concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi da parte dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle localita' anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dal disastro, nonche' ai fini del pareggio del proprio bilancio. La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sara' disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa. Al pagamento dei contributi di cui ai precedenti commi sara' provveduto dai prefetti di Belluno e di Udine mediante ordinativi tratti sulla propria contabilita' speciale, alla quale saranno accreditati i fondi occorrenti. Per provvedere ai maggiori oneri recati dal presente articolo, le somme di cui al successivo articolo 11 sono aumentate di lire 100 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1965. "Art. 10. - Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno dispone, tramite i prefetti di Udine e di Belluno, anticipazioni in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese ordinarie previste nell'ultimo bilancio approvato".