Art. 9. Dopo l'articolo 10 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' inserito il seguente: "Art. 10-bis. - Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi di cui all'articolo 9 e delle relative anticipazioni e' autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni".