Art. 9.

  Dopo  l'articolo  10  della  legge  4  novembre  1963,  n. 1457, e'
inserito il seguente:
  "Art.  10-bis.  -  Per le aperture di credito inerenti al pagamento
dei  contributi  di cui all'articolo 9 e delle relative anticipazioni
e'  autorizzata  la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56
del   regio   decreto   18  novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni".