Art. 15.

  Ai  titolari  delle  aziende  contadine costituite con l'intervento
degli  Enti  di  sviluppo  ai sensi del precedente articolo 12 e alle
loro  cooperative,  possono  essere  concessi  i  prestiti  agevolati
previsti dall'articolo 2 della presente legge.
  Gli  Enti di sviluppo sono autorizzati a concedere fidejussione per
i detti prestiti anche a favore di altri coltivatori diretti, singoli
od  associati,  i  cui  terreni  ricadano nell'ambito delle zone loro
affidate.