Art. 10.

  A  decorrere  dall'anno 1965, gli avanzi di esercizio del Fondo per
l'adeguamnento  delle  pensioni  sono utilizzati per la rivalutazione
automatica  delle  pensioni  dell'assicurazione generale obbligatoria
per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei lavoratori
dipendenti.
  La   rivalutazione   ha  luogo  tutte  le  volte  che,  a  chiusura
dell'esercizio finanziario, risulti un avanzo annuale di gestione, al
netto delle riserve, la cui misura superi il 5 per cento dell'importo
delle  rate  di pensione pagate nell'anno dal Fondo per l'adeguamento
delle  pensioni,  aumentate  dell'importo delle corrispondenti rate a
carico del Fondo sociale e dell'imporlo delle rate di pensione base.
  La   rivalutazione   si   attua   maggiorando  il  coefficiente  di
adeguamento  e  la  misura dei trattamenti minimi secondo il rapporto
che  risulta  dividendo  l'ammontare  dell'avanzo  indicato nel comma
precedente   per  l'ammontare  complessivo  delle  rate  di  pensione
indicata) nello stesso comma.
  La    rivalutazione   automatica   delle   pensioni   comporta   la
corrispondente  variazione  delle  classi di retribuzione di cui alle
tabelle A e B n. 1, allegate alla presente legge.
  Negli anni in cui l'avanzo di gestione non raggiunga la percentuale
di  cui al secondo comma, una una percentuale non inferiore all'1 per
cento,  si  fara'  luogo  alla  erogazione  una  tantum, a favore dei
pensionati  dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori
dipendenti,   di   una   somma  corrispondente  all'avanzo  predetto.
L'erogazione  sara'  effettuata in coincidenza con il pagamento della
13ยช mensilita'.
  Le  variazioni di cui al terzo ed al quarto comma hanno effetto dal
1   gennaio   dell'anno   successivo  all'esercizio  in  cui  risulta
verificata   la   condizione  indicata  nel  secondo  comma.  A  tali
variazioni  si  provvede  con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  per il tesoro,
sentito il Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della
previdenza sociale.