Art. 11.

  Il   3   per  cento  dei  contributi  riscossi  per  il  Fondo  per
l'adeguamento  delle  pensioni  in  ciascun esercizio, al netto delle
somme  trasferite  ai Fondo sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera
d), e' destinato alla costituzione di una speciale riserva.
  Con  decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto  con il Ministro per il tesoro, la percentuale suddetta puo'
essere  ridotta  quando la riserva, abbia raggiunto un ammontare pari
al  doppio  dell'importo  complessivo delle quote annue di pensione a
carico   del   Fondo  per  l'adeguamento  delle  pensioni,  al  netto
dell'importo complessivo delle quote di pensione sociale. A tal fine,
si  fa  riferimento  alle  pensioni in pagamento alla fine di ciascun
esercizio.
  I  fondi  disponibili  nella  riserva  di cui al presente articolo,
possono  essere  investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita'
previste  dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.
  L'articolo 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e' abrogato.