Art. 15.

  Nei   riguardi  degli  iscritti  alla  Cassa  per  le  pensioni  ai
dipendenti  degli Enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari
e  alla  Cassa  per  le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole
elementari   parificate,   l'accertamento   dei  contributi  relativi
all'assegno  mensile pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di
stipendio,  all'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963,
n. 20, all'assegno temporaneo mensile previsto dalla legge 9 febbraio
1963,  n. 78 e all'indennita' di studio di cui alla legge 19 febbraio
1963,  n.  355  e  successive  modificazioni e' effettuato in sede di
liquidazione  dei  rispettivi  trattamenti di quiescenza. L'eventuale
sistemazione  contributiva in sede di liquidazione dei trattamenti di
quiescenza,  riferita  agli  emolumenti  predetti,  non  deve  essere
effettuata  qualora si tratti di cessazioni dal servizio anteriori al
1  luglio  1966.  Per  i  segretari  comunali  e provinciali e per il
personale  riguardato  dall'articolo 11 della legge 22 novembre 1962,
n.  1646, riferibilmente al periodo dal 1 gennaio 1963 al 28 febbraio
1966,  la  maggiorazione  della  retribuzione  annua contributiva che
derivi  esclusivamente  dall'applicazione  delle  norme contenute nel
comma secondo dell'articolo 2 non e' soggetta a contributo.