Art. 10.

  Entro  15  giorni  dalla  installazione  o  dalla  trasformazione o
dall'ampliamento   dell'impianto,   l'utente   deve   fare  denuncia,
indicando  anche  la  potenzialita' in Kcal/h, ai comando provinciale
dei  vigili  del  fuoco  che  provvedera'  ad  effettuare il collaudo
dell'impianto verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel
regolamento.
  Avverso  l'esito negativo di tale collaudo e' ammesso ricorso entro
30 giorni dalla notifica al prefetto.
  Il provvedimento del prefetto e' definitivo.
  Chiunque  ometta  nel termine prescritto di fare la denuncia di cui
sopra, e' punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 50 mila.
  Chiunque  metta  in funzione, senza attendere il collaudo di cui al
primo comma del presente articolo, un impianto termico, e' punito con
l'ammenda da lire 50 mila a lire 150 mila.