Art. 8.

  Nelle  zone A e B previste dal precedente articolo 2, ogni impianto
termico  di  potenzialita'  superiore  alle 30 mila Kcal/h, nonche' i
locali  e  le  relative  installazioni,  devono possedere i requisiti
tecnici  e  costruttivi  atti  ad assicurare un idoneo funzionamento,
secondo  le  norme  stabilite  nel  regolamento  di  esecuzione della
presente legge.