Art. 8. Nelle zone A e B previste dal precedente articolo 2, ogni impianto termico di potenzialita' superiore alle 30 mila Kcal/h, nonche' i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento, secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.