Art. 10.

  E'  vietata  l'aggiunta  di  sostanze  organiche  ed inorganiche di
qualsiasi  natura,  nonche' qualsiasi trattamento degli sfarinati con
agenti  fisici  o  chimici,  salvi  i  competenti  provvedimenti  del
Ministero  della sanita', emanati a norma della legge 30 aprile 1962,
n. 283.