Art. 13.

  Gli sfarinati, da chiunque prodotti e commerciati, devono, all'atto
dell'immissione  in  commercio, essere contenuti in sacchi recanti un
sigillo, che identifichi in impresa molitrice ed un cartellino che ne
indichi  ii  nome  o  la  ragione  sociale  e  la sede, la sede dello
stabilimento  e  il  tipo  dello  sfarinato,  indicandolo con le sole
denominazioni  di  cui  agli  articoli  7, 9 e 11, nonche' la data di
macinazione.
  Gli sfarinati di grano duro, destinati alla panificazione, previsti
al  terzo  e  quarto  comma  del precedente articolo 9, devono essere
posti  in commercio con l'indicazione suppletiva sul cartellino "solo
per pianificazione".
  Qualora  si  adoperino, per contenimento degli sfarinati, sacchi di
carta    o    di    altro    materiale    rispondente   alle,   norme
igienico-sanitarie, con chiusura automatica a valvola che corrisponde
a  sigillo, e' consentito di sostituire il cartellino di cui al primo
comma  del  presente  articolo, con l'apposizione a stampa sui sacchi
stessi delle indicazioni prescritte. La consegna delle farine o delle
semole   in  carri  cisterna  alla  rinfusa  e  il  loro  deposito  e
conservazione  presso gli utilizzatori avranno luogo con l'osservanza
delle disposizioni che saranno emanate dal Ministro per l'agricoltura
e  foreste,  di  concerto  con  il  Ministro  per l'industria, per il
commercio e per l'artigianato e con il Ministro per la sanita'.
  Gli   sfarinati  acquistati  in  sacchi  originali  possono  essere
riconfezionati  e  posti in commercio, sempre che le nuove confezioni
rechino  all'esterno,  con  scritte a stampa, oltre al peso netto, le
indicazioni  del  tipo  previste  dalla  presente  legge,  il  nome e
l'indirizzo del confezionatore.