Art. 7. Le farine di grano tenero destinate al commercio possono essere prodotte soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- La "farina tipo 00" puo' essere prodotta anche sotto forma di sfarinato granulare (granito). Nella "farina tipo 1" le ceneri non possono contenere piu' dello 0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico. E' consentita la produzione di farina denominata "farina integrale", avente le seguenti caratteristiche: umidita' massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri minimo 1,40, ceneri massimo 1,60, cellulosa massimo 1,60, glutine secco minimo 10. E', altresi', consentita la produzione di farina denominata "farina tipo 2", purche' ottenuta nel molino con miscela di prodotti della macinazione del grano tenero, avente le seguenti caratteristiche: umidita' massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri massimo 0,95, cellulosa massima 0,50, glutine secco minimo 10. E' tollerata l'immissione al consumo di farine con tenore di umidita' fino al massimo del 15,50 per cento, con diminuzione proporzionale del prezzo, sempre che il maggior grado di umidita', rispetto al limite massimo del 14,50 per cento stabilito nella tabella, risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al successivo articolo 13.