Art. 7.

  Le  farine  di  grano  tenero destinate al commercio possono essere
prodotte soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

  ---->      Parte di provvedimento in formato grafico        <----

  La  "farina  tipo  00"  puo'  essere  prodotta anche sotto forma di
sfarinato granulare (granito).
  Nella  "farina  tipo  1" le ceneri non possono contenere piu' dello
0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico.
  E'   consentita   la   produzione   di  farina  denominata  "farina
integrale",  avente le seguenti caratteristiche: umidita' massima per
cento  14,50 e, su cento parti di sostanza secca, ceneri minimo 1,40,
ceneri massimo 1,60, cellulosa massimo 1,60, glutine secco minimo 10.
  E', altresi', consentita la produzione di farina denominata "farina
tipo  2",  purche'  ottenuta nel molino con miscela di prodotti della
macinazione  del  grano  tenero,  avente le seguenti caratteristiche:
umidita' massima per cento 14,50 e, su cento parti di sostanza secca,
ceneri massimo 0,95, cellulosa massima 0,50, glutine secco minimo 10.
  E'  tollerata  l'immissione  al  consumo  di  farine  con tenore di
umidita'  fino  al  massimo  del  15,50  per  cento,  con diminuzione
proporzionale  del  prezzo,  sempre che il maggior grado di umidita',
rispetto  al  limite  massimo  del  14,50  per  cento stabilito nella
tabella,  risulti indicato sul cartellino o sugli involucri di cui al
successivo articolo 13.