Art. 8.

  E'  denominato "semola di grano duro", o semplicemente "semola", il
prodotto  granulare  a  spigolo  vivo  ottenuto  dalla  macinazione e
conseguente  abburattamento  del  grano duro, liberato dalle sostanze
estranee e dalle impurita'.
  E' denominato "semolato di grano duro", o semplicemente "semolato",
il  prodotto  ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento
del  grano  duro  liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita',
dopo l'estrazione della semola.