Art. 13.
           Consiglio di amministrazione e sua composizione

  Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  nominato  con  decreto  del
Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed e' composto, oltre che
dal presidente e dal sovrintendente:
    a) da tre rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza;
    b) da un rappresentante della Provincia;
    c)   da   un   rappresentante   della   Regione,   ovvero  da  un
rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle province
della Regione stessa;
    d) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;
    e)  da  un  rappresentante della locale azienda autonoma di cura,
soggiorno o turismo, ove esista;
    f)  dal  direttore  del  locale  conservatorio  di  musica  o, in
mancanza, di istituto musicale pareggiato;
    g) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo;
    h) da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
    i) da due rappresentanti dei musicisti;
    1) dal direttore artistico.
  Il  numero  dei  rappresentanti di cui alla lettera a) e' elevato a
quattro  per  i  Comuni  con  popolazione  superiore ad un milione di
abitanti.
  La composizione di cui sopra puo' essere integrata, su proposta del
Consiglio  di  amministrazione,  da rappresentanti di enti sovventori
pubblici   o   privati,  in  rapporto  all'ammontare  del  contributo
concesso.
  Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o
istituzione.
  I  componenti  di  cui  alle  lettere  a),  b),  d),  e) ed f) sono
designati  dalle  rispettive  Amministrazioni;  quelli  di  cui  alle
lettere  g),  h)  ed  i)  dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,  sentito  il  Ministero  del  turismo e dello spettacolo, su
proposta  delle  rispettive  organizzazioni  nazionali  di  categoria
maggiormente rappresentative.
  Il   Consiglio  di  amministrazione  della  gestione  autonoma  dei
concerti  dell'Accademia  nazionale  di  S.  Cecilia  e' composto dal
presidente,  da  cinque  accademici eletti dal corpo accademico e dai
rappresentanti  di  cui alle lettere a), b), c), d), e), g) ed h) del
primo comma del presente articolo.
  Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.
  In  caso  di  scioglimento  del  Consiglio  di  amministrazione, la
gestione  viene affidata ad un commissario straordinario nominato con
decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.
  La  ricostituzione del Consiglio di amministrazione e' promossa dal
Ministro  per  il  turismo  e per lo spettacolo entro il termine di 6
mesi.
  Al  commissario  straordinario  e'  dovuta una indennita' mensile a
carico  del  bilancio  dell'ente  o dell'istituzione, determinata con
decreto  del  Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto
con il Ministro per il tesoro.