Art. 23.
                           Teatri e locali

  I   Comuni,  nei  quali  ha  sede  l'ente  lirico  o  l'istituzione
concertistica,  sono  tenuti  a  mettere  a  disposizione dell'ente o
istituzione  medesimi,  i  teatri  ed  i  locali  occorrenti  per  lo
svolgimento dell'attivita'.