Art. 4.
                     Elettorato attivo e passivo

  Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate
a  termini  delle  disposizioni contenute nel testo unico delle leggi
per  la  disciplina  dell'elettorato  attivo  e  per  la  tenuta e la
revisione   delle   liste   elettorali,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20  marzo  1967,  n.  223, che abbiano
compiuto  il  ventunesimo  anno  di  eta' entro il primo giorno della
elezione.
  Sono  eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle
liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano
compiuto  il  ventunesimo  anno  di  eta' entro il primo giorno della
elezione,   e   che  abbiano  precedentemente  fornito  la  prova  di
alfabetismo.