Art. 4. Elettorato attivo e passivo Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' entro il primo giorno della elezione. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo.