Art. 5.
                      Cause di ineleggibilita'

  Non sono eleggibili a consigliere regionale:
    1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
    2)  i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del
Consiglio superiore della magistratura;
    3)  il  capo  della polizia ed i vice capi della polizia, nonche'
gli  ispettori  generali  di pubblica sicurezza che prestano servizio
presso il Ministero dell'interno;
    4)  i  Commissari  del  Governo, i prefetti della Repubblica ed i
dipendenti  civili  dello  Stato  aventi  la  qualifica  di direttore
generale,  o  equiparata  o  superiore,  ed  i  capi di gabinetto dei
Ministri;
    5)  i magistrati ordinari nella regione nella quale esercitano le
loro funzioni;
    6) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;
    7)  i  capi  degli  uffici  regionali, provinciali e locali dello
Stato  nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di
legge  o  di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica
sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;
    8)  gli  impiegati  civili delle carriere direttiva e di concetto
addetti  agli  organi  di  controllo  sugli atti amministrativi della
regione;
    9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che
prestano  servizio  alle dipendenze del commissario del Governo nella
regione;
    10)  i  segretari  generali  delle  amministrazioni  provinciali,
nonche'  i  segretari  generali  ed  i segretari dei comuni, compresi
nella regione.
  Le  cause di ineleggibilita', di cui al comma precedente, non hanno
effetto  se  le  funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto
siano  cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza
del  quinquennio  di  durata  del  consiglio regionale, con effettiva
astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
  In  caso  di  scioglimento  anticipato  del consiglio regionale, le
cause  di  ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni
esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette
giorni   successivi   alla  data  di  pubblicazione  del  decreto  di
scioglimento  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che
tale  data  sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al
secondo comma.
  Sono  poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in
qualita'  di  diplomatici,  consoli,  vice  consoli,  eccettuati  gli
onorari,   ed  in  generale  di  ufficiali,  retribuiti  o  no,  alle
ambasciate,  legazioni  e consolati esteri, tanto residenti in Italia
quanto  all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso dal Governo
della   Repubblica   di   accettare   l'ufficio   senza   perdere  la
nazionalita'.
  Questa  causa  di  ineleggibilita'  si  estende  a tutti coloro che
abbiano impiego da Governi esteri.
  Sono altresi' ineleggibili a consigliere regionale:
    a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla regione o da
enti,  istituti  o  aziende  dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza  della  regione  stessa, nonche' gli amministratori di tali
enti, istituti o aziende;
    b)  coloro che nei confronti della regione o degli enti o aziende
da  essa  dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al
controllo  della  regione,  hanno  maneggio  di denaro o non ne hanno
ancora reso il conto;
    c)  gli  amministratori  della  regione o degli enti o aziende da
essa   dipendenti,  nonche'  gli  amministratori  degli  enti  locali
sottoposti  al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili
in via giudiziaria da meno di cinque anni.
  Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:
    1)  i  titolari o amministratori di imprese private che risultino
vincolati   con   la   regione   per   contratti   di   opere   o  di
somministrazioni,    oppure    per   concessioni   o   autorizzazioni
amministrative di notevole entita' economica, che importino l'obbligo
di   adempimenti   specifici,  la  osservanza  di  norme  generali  o
particolari   protettive   del  pubblico  interesse,  alle  quali  la
concessione o l'autorizzazione e' sottoposta;
    2)  i  titolari,  amministratori  e dirigenti di imprese volte al
profitto  di  privati  e  sussidiate  dalla  regione  con sovvenzioni
continuative  o  con  garanzia di assegnazioni o di interessi, quando
questi  sussidi  non  siano  concessi  in forza di una legge generale
della regione;
    3)  i  consulenti  legali  ed amministrativi che prestino in modo
permanente  l'opera  loro  alle  imprese  di  cui  ai nn. 1) e 2) del
presente comma, vincolate alla regione nei modi di cui sopra.
  Dalla  ineleggibilita' sono esclusi i dirigenti di cooperative o di
consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.