Art. 10.
              Funzioni del consiglio di amministrazione

  Il  consiglio  di  amministrazione  delibera  lo  statuto e tutti i
provvedimenti relativi al governo dell'ente ospedaliero.
  Lo   statuto   deve   prevedere   che   spetta   al   consiglio  di
amministrazione:
    a) deliberare le modifiche dello statuto;
    b)  deliberare  sugli  adempimenti prescritti dal piano regionale
ospedaliero;
    c) deliberare il regolamento organico del personale e la relativa
pianta organica;
    d)  deliberare  i  regolamenti  relativi  al  servizio  sanitario
interno ed esterno, al servizio amministrativo, ai servizi generali e
gli altri regolamenti similari;
    e)  deliberare  il  bilancio  preventivo  ed  approvare  il conto
consuntivo, nonche' deliberare la destinazione delle nuove e maggiori
entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo;
    f)  deliberare  la nomina e le assunzioni del personale dell'ente
ospedaliero;
    g)  deliberare  l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli
del  debito  pubblico,  di  titoli di credito, di azioni industriali,
l'accettazione   di   donazioni,   eredita'   e   legati  nonche'  la
stipulazione dei contratti;
    h)  deliberare sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti
attive e passive, nonche' sulle relative transazioni;
    i)  deliberare la misura della retta di degenza in conformita' al
disposto  del  successivo  articolo  32,  nonche'  le  tariffe per le
prestazioni sanitarie per i paganti in proprio;
    l)   deliberare   la   nomina  del  tesoriere  nonche'  tutte  le
convenzioni attinenti all'attivita' dell'ente ospedaliero;
    m)  deliberare  i contratti di locazione e conduzione di immobili
di durata superiore a tre anni;
    n)  deliberare  tutti  i  provvedimenti demandati al consiglio di
amministrazione dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, nonche'
i provvedimenti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 40.
  Per  la  validita'  delle adunanze del consiglio di amministrazione
occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
  Il  consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza
dei  presenti  tranne che per le deliberazioni di cui al punto a) del
secondo  comma  del  presente  articolo, per le quali e' richiesta la
maggioranza dei componenti del consiglio.
  In  caso  di  parita'  di  voti prevale il voto del presidente. Nei
verbali  dovra' darsi atto del voto consultivo espresso dai membri di
cui all'articolo 9, quinto comma.