Art. 11. Nomina e funzioni del presidente Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ospedaliero, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, da' esecuzione alle relative deliberazioni, firma gli atti che comportano impegni per l'ente, sovraintende al buon funzionamento dell'ente ospedaliero ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, che non siano di competenza del consiglio di amministrazione. Assume altresi' i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione, necessari per garantire il funzionamento dell'ente e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione. Ogni atto dell'ente ospedaliero deve essere controfirmato dal segretario generale o direttore amministrativo che partecipa alle responsabilita' degli amministratori a norma dell'art. 32, ultimo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972. Da tale responsabilita' deve intendersi esonerato nei casi in cui egli abbia fatto constare espressamente il suo motivato dissenso e possa dimostrare di aver contributo agli atti medesimi soltanto in seguito ad esplicito invito.