Art. 11.
                  Nomina e funzioni del presidente

  Il   consiglio  di  amministrazione  elegge  nel  proprio  seno  il
presidente.
  Il  presidente  ha  la legale rappresentanza dell'ente ospedaliero,
convoca  e  presiede  il consiglio di amministrazione, da' esecuzione
alle  relative  deliberazioni,  firma gli atti che comportano impegni
per  l'ente, sovraintende al buon funzionamento dell'ente ospedaliero
ed  esercita  le  altre  attribuzioni  devolutegli  dalle  leggi, dai
regolamenti  e  dallo  statuto,  che  non  siano  di  competenza  del
consiglio   di   amministrazione.  Assume  altresi'  i  provvedimenti
ordinari  e  straordinari  di urgenza nelle materie di competenza del
consiglio    di   amministrazione,   necessari   per   garantire   il
funzionamento  dell'ente  e  li sottopone alla ratifica del consiglio
stesso nella prima riunione.
  Ogni  atto  dell'ente  ospedaliero  deve  essere  controfirmato dal
segretario  generale  o  direttore  amministrativo che partecipa alle
responsabilita'  degli  amministratori  a  norma dell'art. 32, ultimo
comma,  della  legge 17 luglio 1890, n. 6972. Da tale responsabilita'
deve  intendersi  esonerato nei casi in cui egli abbia fatto constare
espressamente  il  suo  motivato  dissenso e possa dimostrare di aver
contributo  agli  atti  medesimi  soltanto  in  seguito  ad esplicito
invito.