Art. 12.
                        Collegio dei revisori

  Il collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza sulla attivita'
amministrativa    dell'ente    ospedaliero,   e'   composto   da   un
rappresentante  del Ministero del tesoro con funzioni di presidente e
da  un  rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanita' e del
lavoro  e  della previdenza sociale nominati dai rispettivi Ministri,
nonche'  da  un  rappresentante  della  Regione nominato dalla Giunta
regionale.