Art. 12. Collegio dei revisori Il collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza sulla attivita' amministrativa dell'ente ospedaliero, e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale nominati dai rispettivi Ministri, nonche' da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale.