Art. 13.
     Il consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale

  Negli  enti  ospedalieri  dai  quali  dipende  un  solo  ospedale e
istituito   il  consiglio  dei  sanitari,  presieduto  dal  direttore
sanitario e cosi' composto:
    1) dai primari in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, e,
nel caso che esso comprenda istituti clinici universitari di ricovero
e cura, dai direttori dei medesimi;
    2)  da  aiuti  e  da  assistenti in numero uguale e non superiore
complessivamente  ai  due quinti dei componenti del consiglio, eletti
in  separate  assemblee  dagli  aiuti  e  dagli  assistenti  di ruolo
dell'ente   ospedaliero  nonche'  dagli  assistenti  di  ruolo  degli
istituti   clinici   universitari,   ove   esistano.  Ove  il  numero
complessivo  degli  aiuti  e  degli  assistenti  da  eleggere risulti
dispari, la differenza e' attribuita agli aiuti;
    3)  dal  direttore di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente
ospedaliero, ove esista.
  Negli  enti  ospedalieri  da  cui  dipendono due o piu' ospedali e'
istituito  il  consiglio  sanitario  centrale,  che e' presieduto dal
sovraintendente  sanitario  ed  e'  composto,  oltre che dai primari,
aiuti  ed assistenti e dai direttori di farmacia in servizio di ruolo
presso l'ente, ove esistano, secondo le norme previste dal precedente
comma, anche dai direttori sanitari di ciascun ospedale.
  Il  consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale durano
in carica cinque anni.