Art. 13. Il consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale Negli enti ospedalieri dai quali dipende un solo ospedale e istituito il consiglio dei sanitari, presieduto dal direttore sanitario e cosi' composto: 1) dai primari in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, e, nel caso che esso comprenda istituti clinici universitari di ricovero e cura, dai direttori dei medesimi; 2) da aiuti e da assistenti in numero uguale e non superiore complessivamente ai due quinti dei componenti del consiglio, eletti in separate assemblee dagli aiuti e dagli assistenti di ruolo dell'ente ospedaliero nonche' dagli assistenti di ruolo degli istituti clinici universitari, ove esistano. Ove il numero complessivo degli aiuti e degli assistenti da eleggere risulti dispari, la differenza e' attribuita agli aiuti; 3) dal direttore di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente ospedaliero, ove esista. Negli enti ospedalieri da cui dipendono due o piu' ospedali e' istituito il consiglio sanitario centrale, che e' presieduto dal sovraintendente sanitario ed e' composto, oltre che dai primari, aiuti ed assistenti e dai direttori di farmacia in servizio di ruolo presso l'ente, ove esistano, secondo le norme previste dal precedente comma, anche dai direttori sanitari di ciascun ospedale. Il consiglio dei sanitari e il consiglio sanitario centrale durano in carica cinque anni.