Art. 15. Alla sorveglianza Il Ministero della sanita', nel rispetto delle competenze proprie delle Regioni, esercita l'alta sorveglianza ed il controllo sugli enti ospedalieri per la tutela degli interessi sanitari generali dello Stato. A tali fini il Ministero della sanita' ha il potere di vigilanza sulla piena rispondenza dell'attivita' sanitaria svolta dagli enti ospedalieri ai generali interessi della salute pubblica. Il Ministero della sanita' esercita l'alta sorveglianza sugli altri istituti pubblici di ricovero e cura previsti dall'articolo 1, esclusi gli ospedali psichiatrici, per quanto attiene al loro funzionamento igienico-sanitario ed a tal fine puo' acquisire tutte le informazioni e svolgere le opportune indagini ed ispezioni anche attraverso i medici provinciali.