Art. 15.
                          Alla sorveglianza

  Il  Ministero  della sanita', nel rispetto delle competenze proprie
delle  Regioni,  esercita  l'alta  sorveglianza ed il controllo sugli
enti  ospedalieri  per  la  tutela  degli interessi sanitari generali
dello Stato.
  A  tali  fini  il Ministero della sanita' ha il potere di vigilanza
sulla  piena  rispondenza  dell'attivita' sanitaria svolta dagli enti
ospedalieri ai generali interessi della salute pubblica.
  Il Ministero della sanita' esercita l'alta sorveglianza sugli altri
istituti  pubblici  di  ricovero  e  cura  previsti  dall'articolo 1,
esclusi  gli  ospedali  psichiatrici,  per  quanto  attiene  al  loro
funzionamento  igienico-sanitario  ed a tal fine puo' acquisire tutte
le  informazioni  e svolgere le opportune indagini ed ispezioni anche
attraverso i medici provinciali.