Art. 16. Vigilanza e tutela La vigilanza e la tutela sugli enti ospedalieri e' esercitata dalla Regione a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo del titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62, intendendosi sostituito al prefetto o prefettura il medico provinciale. Il comitato previsto dall'articolo 55 e le speciali sezioni di esso previste all'articolo 56 della citata legge sono integrati dal medico provinciale, rispettivamente, del capoluogo di Regione e della provincia. Sono sottoposte al controllo di merito del comitato le deliberazioni dello statuto, quelle previste alle lettere a), b), c), d), e), g) ed i) del precedente articolo 10 e nell'ultimo comma dell'articolo 40, nonche' le deliberazioni relative a contratti di locazione di durata superiore a nove anni.