Art. 16.
                         Vigilanza e tutela

  La vigilanza e la tutela sugli enti ospedalieri e' esercitata dalla
Regione  a  norma  delle  disposizioni  contenute  nel capo terzo del
titolo  quinto  della  legge  10  febbraio  1953, n. 62, intendendosi
sostituito al prefetto o prefettura il medico provinciale.
  Il comitato previsto dall'articolo 55 e le speciali sezioni di esso
previste all'articolo 56 della citata legge sono integrati dal medico
provinciale,  rispettivamente,  del  capoluogo  di  Regione  e  della
provincia.
  Sono   sottoposte   al   controllo   di   merito  del  comitato  le
deliberazioni dello statuto, quelle previste alle lettere a), b), c),
d),  e),  g)  ed  i)  del  precedente articolo 10 e nell'ultimo comma
dell'articolo  40,  nonche'  le deliberazioni relative a contratti di
locazione di durata superiore a nove anni.