Art. 17.
     Sospensione e scioglimento del consiglio di amministrazione

  Il  consiglio  di amministrazione dell'ente ospedaliero puo' essere
sciolto   con  decreto  motivato  del  Presidente  della  Regione  su
deliberazione  della Giunta regionale, sentito il medico provinciale,
in caso di dimissioni della maggioranza del consiglio o quando questo
violi  persistentemente,  nonostante diffida, lo statuto, le norme di
legge,  di  regolamento  o  le  prescrizioni  del  piano  ospedaliero
nazionale o regionale.
  Con  lo  stesso decreto viene nominato un commissario straordinario
per la provvisoria gestione dell'ente.
  Il  consiglio  di  amministrazione  deve  essere  ricostituito  nel
termine   di   sei  mesi  dalla  data  di  notifica  del  decreto  di
scioglimento al consiglio disciolto.