Art. 7.
                   Struttura dell'ente ospedaliero

  Ciascun  ente  ospedaliero  comprende  uno  o  piu' ospedali, quali
stabilimenti  dotati  di  servizi  sanitari  funzionalmente autonomi,
anche  se  situati  in  regioni  diverse quando si tratti di ospedali
climatici specializzati.
  Gli  ospedali  si  distinguono secondo la classificazione contenuta
nel titolo III della presente legge.