Art. 9.
                    Consiglio di amministrazione

  Il   consiglio   di   amministrazione  dell'ente  ospedaliero,  che
comprende almeno un ospedale regionale, e' composto:
    1)  da  sei  membri  eletti  dal  consiglio  regionale con schede
limitate a quattro nomi;
    2)  da  un membro eletto dal consiglio comunale del comune ove ha
sede l'ente ospedaliero;
    3)   per   gli   enti   ospedalieri   dichiarati  tali  ai  sensi
dell'articolo 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza
degli  originari  interessi  dell'ente, designati e nominati nei modi
previsti  dai  rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per
gli  enti  ospedalieri  costituiti  ai  sensi dell'articolo 5, da due
membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente
l'ospedale o gli ospedali.
  Il   consiglio   di   amministrazione  dell'ente  ospedaliero,  che
comprende almeno un ospedale provinciale, e' composto:
    1)  da  cinque  membri  eletti  dal  consiglio  provinciale della
provincia  ove  ha sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a tre
nomi;
    2)  da due membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha
sede l'ente ospedaliero;
    3)   per   gli   enti   ospedalieri   dichiarati  tali  ai  sensi
dell'articolo 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza
degli  originari  interessi  dell'ente, designati e nominati nei modi
previsti  dai  rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per
gli  enti  ospedalieri  costituiti  ai  sensi dell'articolo 5, da due
membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente
l'ospedale o gli ospedali.
  Il   consiglio   di   amministrazione  dell'ente  ospedaliero,  che
comprende uno o piu' ospedali di zona, e' composto:
    1)  da un membro eletto dal consiglio provinciale della provincia
in cui ha sede l'ente ospedaliero;
    2)  da tre membri eletti dal consiglio comunale del comune ove ha
sede l'ente ospedaliero, con schede limitate a due nomi;
    3)  da  un  membro  eletto  da ciascuno dei consigli comunali dei
comuni nei quali sono situati ospedali dipendenti dall'ente;
    4)   per   gli   enti   ospedalieri   dichiarati  tali  ai  sensi
dell'articolo 4 della presente legge, da due membri in rappresentanza
degli  originari  interessi  dell'ente, designati e nominati nei modi
previsti  dai  rispettivi statuti e dalle tavole di fondazione e, per
gli  enti  ospedalieri  costituiti  ai  sensi dell'articolo 5, da due
membri designati dall'ente pubblico cui appartenevano originariamente
l'ospedale o gli ospedali.
  I componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri
di  cui  al  primo comma devono essere scelti tra persone estranee ai
consigli regionali.
  Partecipano  alle  sedute del consiglio di amministrazione con voto
consultivo  il  sovrintendente sanitario e, in mancanza, il direttore
sanitario e il direttore amministrativo.
  Il direttore amministrativo svolge le funzioni di segretario.
  Il  consiglio  dei sanitari e' sentito obbligatoriamente in tutti i
casi  in  cui  occorra  decidere su questioni che interessano la vita
interna  degli  ospedali, esclusivamente per gli aspetti sanitari, la
regolamentazione dei servizi sanitari, il trattamento del malato.
  Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
  Nulla  e'  innovato  in  rapporto  allo  statuto  ed alle tavole di
fondazione  per  quanto  riguarda  la  composizione  del consiglio di
amministrazione dell'ospedale Galliera di Genova.
  Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione con
voto   deliberativo   e'  corrisposta  una  indennita'  di  funzione,
determinata  nei  modi  di  legge  dalla  Regione, tenuto conto della
classificazione e della importanza dell'ente ospedaliero.
  In  caso  di fusione o concentrazione di piu' enti ospedalieri, nel
consiglio  di  amministrazione  del nuovo ente entrano a far parte un
rappresentante  degli  originari interessi di ciascuno degli enti che
vengono  a  fusione o concentrazione. Ove la fusione o concentrazione
avvenga  tra  tre  o  piu'  enti  ospedalieri,  i  membri  eletti dal
consiglio  regionale,  per  gli enti comprendenti ospedali regionali,
dal   consiglio  provinciale,  per  gli  enti  comprendenti  ospedali
provinciali,  e  dal consiglio comunale del comune ove ha sede l'ente
comprendente   ospedali  di  zona,  vengono  aumentati  delle  unita'
necessarie   a   mantenere  inalterato  il  rapporto  tra  il  numero
complessivo  dei  rappresentanti elettivi e quello dei rappresentanti
degli  originari  interessi,  stabilito  dalle altre disposizioni del
presente articolo; se dall'operazione residui una frazione, questa e'
riportata  all'unita'  superiore. I consigli regionali, provinciali o
comunali procedono alla votazione con schede limitate alla meta' piu'
una  unita',  o,  se  il numero e' dispari, alla meta' arrotondata al
numero intero immediatamente superiore, del numero dei rappresentanti
da eleggere.